1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della giunta provinciale di Mantova, con decreto del Ministro delle attività produttive, è istituito il Comitato per la tutela del «tortello di zucca», di seguito denominato «Comitato».
2. Il Comitato è composto da:
a) un rappresentante del Ministero delle attività produttive, designato dal Ministro stesso;
b) due soggetti designati dal presidente della provincia di Mantova, di cui uno quale rappresentante della provincia e uno quale rappresentante degli organismi pubblici o pubblico-privati che operano nei settori del turismo, della cultura, dell'arte e delle espressioni musicali;
c) un rappresentante del comune di Mantova, designato dal sindaco;
d) un rappresentante della sezione provinciale di Mantova dell'Associazione nazionale dei comuni italiani;
e) sei ristoratori designati dalle associazioni e dagli organismi mantovani di categoria.
3. Il Comitato elabora e approva un proprio regolamento ed elegge al proprio interno, a maggioranza semplice, un presidente che lo rappresenta.
4. Il Comitato ha il compito di promuovere la diffusione del «tortello di zucca» a livello nazionale e internazionale, di tutelare le origini culturali del prodotto gastronomico individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, nonché di garantire le modalità della sua preparazione e somministrazione in conformità al disciplinare predisposto ai sensi dell'articolo 3, comma 2.
5. Il Comitato è dotato di autonomia gestionale e contabile e la sua attività è finanziata tramite appositi fondi pubblici e privati.