Art. 2.
(Comitato per la tutela del «tortello di zucca»).

      1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della giunta provinciale di Mantova, con decreto del Ministro delle attività produttive, è istituito il Comitato per la tutela del «tortello di zucca», di seguito denominato «Comitato».
      2. Il Comitato è composto da:

          a) un rappresentante del Ministero delle attività produttive, designato dal Ministro stesso;

          b) due soggetti designati dal presidente della provincia di Mantova, di cui uno quale rappresentante della provincia e uno quale rappresentante degli organismi pubblici o pubblico-privati che operano nei settori del turismo, della cultura, dell'arte e delle espressioni musicali;

          c) un rappresentante del comune di Mantova, designato dal sindaco;

 

Pag. 6

          d) un rappresentante della sezione provinciale di Mantova dell'Associazione nazionale dei comuni italiani;

          e) sei ristoratori designati dalle associazioni e dagli organismi mantovani di categoria.

      3. Il Comitato elabora e approva un proprio regolamento ed elegge al proprio interno, a maggioranza semplice, un presidente che lo rappresenta.
      4. Il Comitato ha il compito di promuovere la diffusione del «tortello di zucca» a livello nazionale e internazionale, di tutelare le origini culturali del prodotto gastronomico individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, nonché di garantire le modalità della sua preparazione e somministrazione in conformità al disciplinare predisposto ai sensi dell'articolo 3, comma 2.
      5. Il Comitato è dotato di autonomia gestionale e contabile e la sua attività è finanziata tramite appositi fondi pubblici e privati.